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Finalmente qualcosa si muove nel campo legislativo della editoria online. Rimbalza sul Web la decisione della Corte di Cassazione che assolve il direttore di "merate online" dal reato di diffamazione, o per meglio dire, di omesso controllo, perchè non esiste normativa per questo reato. Tra le righe della sentenza 35511 depositata oggi, la Corte Suprema denuncia un vuoto normativo, annullando la condanna del direttore di un giornale telematico che si occupa di cronaca locale perchè il fatto non costituisce reato.

Il direttore era stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano nel 2009 dopo che sul sito del giornale era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della giustizia Caselli. L'uomo ha impugnato la sentenza dei giudici milanesi, che a suo dire non avevano considerato che il reato di cui all'articolo 57 del codice penale, applicabile ai direttori della stampa, non potesse valere per i direttori dei giornali su internet.

Non solo. La prova della lettera, si legge sul sito Cassazione.net, non poteva venire da una presunta pagina web stampata, anche perchè creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete sarebbe estremamente semplice. I giudici della quinta sezione penale hanno dato ragione al giornalista. Secondo il Collegio, "internet non può essere assimilato alla carta stampata; allo stato il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'art. 57 c. p. del direttore di un giornale on line".

Ciò che è interessante nella decisione è il chiaro riferimento agli hosting provider, service provider e coordinatori di forum e blog: non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum" e per questo anche per "la figura del direttore del giornale diffuso sul web"..

Ciò che nessuno si aspettava è accaduto. Pochi giorni fa sono state pubblicate le motivazioni che il Giudice di Milano ha adottato per condannare il colosso Usa, attraverso i suoi responsabili Italiani, al carcere per violazione delle norme Italiane sulla privacy. I commenti in rete si sprecano e c'è chi, come Scorza - esperto del settore che scrive per Punto Informatico -, parla di sentenza piccola piccola che non chiarisce i dubbi, ed anzi li accresce creando confusione su ciò che è diritto e dovere, libertà e colpevolezza. Per chi non conosce i fatti, si parla della condanna per violazione della privacy riferita ad un video apparso su Google Video circa sei anni fa che riprendeva il pestaggio ad un ragazzino con problemi compiuto dai compagni di classe e ripreso con un telefono cellulare. Il video è riprovevole, non c'è dubbio, ma che colpa ha Google su un video che gira sui suoi server? Sino a ieri nessuna!!

Oggi è altra storia e pare che molti siti online - soprattutto community - che, permettendo la pubblicazione di foto, video e testi, presto scompariranno dal Web facendolo precipitare indietro di almeno una decina di anni. Che la legge vada rispettatta non c'è alcun dubbio, ma di quale legge si parla se anche il Giudice dice che occorre una nuova legislazione?

Nelle 111 pagine della motivazione non tutto è chiaro, non sembra ci sia un riferimento diretto a norme esistenti e a quanto si legge pare che la colpa del motorone sia quella di non aver usato "gli heading tag" nello stralcio di testo dedicato alla privacy di chi viene ripreso nei video come se questo possa creare un qualche timore ad un ragazzetto che per gioco pubblica uno scabroso video rendendolo pubblico e visibile a tutti. Insomma.... il Web in Italia è ad una svolta, anche perchè il giudice sembra non escludere la possibilità di poter esercitare anche la condanna per diffamazione se questa non fosse stata ritirata dalla famiglia del ragazzo. Non viene fatta menzione della Normativa Europea sul commercio elettronico nemmeno per escluderla perchè non applicabile nel caso in esame. Confusione, confusione, confusione.

E nel resto del mondo va anche peggio per Google e similari; infatti, è di ieri la notizia proveniente dal Brasile di una condanna per diffamazione riferita a delle affermazioni contro un prete messe online su Orkut, una specie di social netwok che va per la maggiore in Sud America.

Si parla di sentenza storica, ed è senz'altro un giudizio che darà il suo notevole contributo alla libertà della rete ma, con moderazione e nel rispetto della sentenza, occorre considerare alcuni aspetti. L'impegno, o per meglio dire, il lavoro d'ingegno non deve essere turbato dalla sentenza spagnola che evidenzia come l'offrire link che rimandano ad altri contenuti - anche coperti da copyright, come succede nei P2P - non è illegale.

«Il sistema di links - si legge nella sentenza - costituisce la base stessa di internet ed una moltitudine di siti fanno ciò che si vuole impedire con questa causa». La parte più interessante espressa dal giudice Raúl N. García Orejudo, e citata su alcuni quotidiani italiani, recita testualmente: «le reti P2P, in quanto mere reti di trasmissione di dati tra privati, non feriscono alcun diritto protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale». Ad essere "sconfitta" è la Sgae - la Siae spagnola - che chiedeva per via civile - e non penale - la chiusura del Elrinconddejesus.es e di altri siti di questo tipo che propongono ai propri visitatori collegamenti al download di film, musica, libri. Da sottolineare - si legge in rete - che questo sito P2P non ha pubblicità, e quindi non lucrava sui diritti altrui.

La sentenza è stata, come detto, definita storica perchè è la prima in Europa che tratta di scambio di file online, ed è fondamentale perchè potrebbe influenzare tutta la giurisprudenza comunitaria in materia.

Passate poche lune dalla turbolenta sentenza contro Google, in Spagna si apre uno spiraglio sulla libera diffusione di informazioni sul web, ma questa volta forse non tutto è condivisibile. Infatti, qui si parla di diritti d'autore e quindi perdita di quattrini per chi lavora d'ingegno producendo materiale che indubbiamente ha un costo di tempo e conoscenza atto a portare un introito non indifferente al produttore.

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