Finalmente qualcosa si muove nel campo legislativo della editoria online. Rimbalza sul Web la decisione della Corte di Cassazione che assolve il direttore di "merate online" dal reato di diffamazione, o per meglio dire, di omesso controllo, perchè non esiste normativa per questo reato. Tra le righe della sentenza 35511 depositata oggi, la Corte Suprema denuncia un vuoto normativo, annullando la condanna del direttore di un giornale telematico che si occupa di cronaca locale perchè il fatto non costituisce reato.
Il direttore era stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano nel 2009 dopo che sul sito del giornale era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della giustizia Caselli. L'uomo ha impugnato la sentenza dei giudici milanesi, che a suo dire non avevano considerato che il reato di cui all'articolo 57 del codice penale, applicabile ai direttori della stampa, non potesse valere per i direttori dei giornali su internet.
Non solo. La prova della lettera, si legge sul sito Cassazione.net, non poteva venire da una presunta pagina web stampata, anche perchè creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete sarebbe estremamente semplice. I giudici della quinta sezione penale hanno dato ragione al giornalista. Secondo il Collegio, "internet non può essere assimilato alla carta stampata; allo stato il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'art. 57 c. p. del direttore di un giornale on line".
Ciò che è interessante nella decisione è il chiaro riferimento agli hosting provider, service provider e coordinatori di forum e blog: non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum" e per questo anche per "la figura del direttore del giornale diffuso sul web"..
Finalmente una luce nel buio della legislazione italiana, troppo indietro nel tempo rispetto all'evoluzione di internet ed il suo uso.
fonti: APcom, repubblica.it, espresso.it