Un periodo particolare riguardo alle norme sul copyright e sui diritti dell'autore del contenuto presente in rete. Ma qui evito di parlare di Agcom - Autorità per le garanzie di comunicazione - e della nuova direttiva che potrebbe ancora coinvolgere un numero imprecisato di siti web che in meno di un attimo e senza nemmeno un contradditorio giuridico vedrebbero pagine, o l'intero sito, oscurato per una semplice segnalazione di violazione. Se non avete idea di cosa stia dicendo, vi invito a visitare Punto-informatico.it e cercare gli articoli di Guido Scorza che ha ampiamente discusso l'argomento.
Il Regolamento relativo alla disciplina del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica è direttamente collegato alla norma sul diritto d'autore, a cui per gli strumenti audio-visivi ed i giornali si adatta abbastanza bene (forse).
Diverso è quando si parla del web, e di questo splendido strumento culturale e sociale che tutti chiamano Internet. Infatti, la condivisione di contenuti in rete, basata principalmente sui link che collegano pagine e pagine di contenuti modificano di molto il contesto, che va a cozzare con le attuali norme che regolano il diritto d'autore.
Tra le principale "regole" da tenere in considerazione nel valutare lo "sfruttamento di un opera coperta da copyright" vi è ovviamente lo scopo finale della riproposizione.
Riprendo uno stralcio, parte di un paragrafo, dal sito homolaicus.com che spiega, secondo me meglio di qualsiasi altro, quando un sito può essere definito commerciale:
Indubbiamente un sito è “commerciale” quando il suo amministratore o comunque il proprietario del dominio è iscritto al registro delle imprese, possiede una partita iva e fa business to consumer e/o business to business, rilasciando, per le operazioni di vendita, una regolare fattura. Un sito è commerciale quando esiste la possibilità di vendere e acquistare, pubblicamente o in un’area privata, in maniera legale, determinati articoli o beni materiali o immateriali, servizi o contenuti digitali.
Una tale definizione però, pur essendo molto ampia, non riesce a includere tutte quelle tipologie di siti che a vario titolo risultano essere coinvolti in operazioni che in qualche misura possono essere definite di tipo “commerciale”.
Infatti un sito può essere definito “commerciale” anche quando:
- obbliga all’uso di dialer telefonici per accedere ai propri contenuti;
- obbliga all’acquisto di un abbonamento che permette l’accesso a un’area riservata;
- obbliga alla visione di banner pubblicitari per poter fruire di determinati contenuti (in tal caso i banner appaiono o direttamente dentro un testo, o preventivamente, prima di poter accedere a un determinato contenuto, o all’interno di una pop-up, che si sovrappone alla pagina web);
- obbliga a cliccare su questi banner;
- in generale obbliga all’uso di un qualsivoglia strumento di pagamento o induce espressamente a compiere una qualche azione che si può definire di “marketing”.
In tutti questi casi non avrebbe senso permettere l’uso, da parte del gestore o proprietario del sito, di materiale protetto senza obbligo di pagarne i relativi diritti. Chi fa un qualunque uso commerciale dei propri contenuti digitali, è tenuto a pagare il diritto d’autore, là dove questo viene legalmente preteso.
Tuttavia la stragrande maggioranza dei siti didattici e culturali, nel web nazionale, non sono commerciali, e per le seguenti motivazioni:
- i loro contenuti digitali, beni materiali o immateriali, servizi d’ogni genere, vengono forniti a titolo gratuito, senza obbligo ad alcuna azione di tipo commerciale;
- generalmente detti siti offrono la possibilità di riprodurre i loro contenuti, fatta salva la citazione della fonte;
- sempre più spesso questi siti dichiarano di avvalersi esplicitamente, nella loro home page, di una licenza di tipo “creative commons”;
- questi siti in sostanza vivono già in un regime di “fair use”, avvalendosi della possibilità di uno scambio incessante, reciproco, dei contenuti digitali presenti nel web mondiale;
- quando questi siti si avvalgono di talune forme pubblicitarie, oggi molto diffuse (come p.es. gli ad-sense di Google), queste non interferiscono mai, in alcuna maniera, con la fruizione immediata e integrale dei contenuti digitali offerti, e gi introiti di tali sponsorizzazioni risultano del tutto irrisori rispetto alle spese vive e al costo del tempo impiegato per la gestione dei suddetti siti. È peraltro rarissimo che uno sponsor paghi solo per il fatto di essere presente in un determinato sito didattico o culturale. È noto infatti che i grandi siti collettori di pubblicità o sono gli stessi che nella vita reale detengono le leve del potere mediatico, oppure quelli che riescono a coinvolgere ogni giorno migliaia di utenti.
Homolaicus.com avanza anche delle proposte su come dovrebbe, la legge sul copyright, adattarsi al Web e non viceversa.
Le proposte potrebbero essere le seguenti:
- censire tutti i siti nazionali che dichiarano non solo di essere didattici o culturali o semplicemente informativi, ma anche di essere disponibili a sottoporsi a una licenza di tipo “creative commons” e ad accettare il regime del “fair use”, il che in sostanza significa che tutti i loro contenuti possono essere riprodotti integralmente in siti della medesima tipologia, a condizione che venga citata la fonte e che nessun contenuto digitale possa essere oggetto di commercio;
- approntare un albo nazionale a cui possano gratuitamente iscriversi gli operatori didattici e/o culturali di detti siti (e di quelli futuri), disposti ad accettare le regole del “fair use”, onde poter beneficiare del libero utilizzo di materiali protetti dal diritto d’autore;
- incaricare la Siae e altri enti preposti alla tutela del copyright a concedere a detti siti una liberatoria, valida a livello internazionale, per l’utilizzo a titolo gratuito e pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore;
- autorizzare un uso didattico, culturale, informativo, parziale o integrale, di opere tutelate dal diritto d’autore, alle seguenti condizioni: che l’opera non venga alterata o modificata in modo da pregiudicare la paternità del suo autore; che pur in presenza di alterazioni o modificazioni si possa sempre e comunque risalire in maniera evidente all’originale integro; che lo scopo dell’utilizzo sia manifestamente privo di alcun fine di lucro; che venga sempre citato il legittimo proprietario dell’opera in oggetto; che venga riportato, quando necessario, il nome della sede in cui l’opera è collocata, onde poterla identificare in maniera certa. Con l’espressione “assenza di fine di lucro”, relativa alla natura di un sito commerciale, s’intende che la fruizione integrale dell’opera deve restare assolutamente gratuita e non può essere in alcun modo vincolata all’utilizzo di qualsivoglia forma di azione commerciale o di pubblicità o di marketing.
Qui si può concludere dicendo che la scelta del “fair use” non sarebbe affatto penalizzante per il copyright. Lo dimostrano i dati provenienti dagli Usa, dove da tempo si è adottata questa regolamentazione nell’uso delle opere protette. Stando infatti alle stime della Computer and Communications Industry Association, se nell’ultimo decennio il copyright ha permesso un giro d’affari di circa 1,3 trilioni di dollari, il fair use avrebbe raggiunto la cifra dei 2,2 trilioni. Le attività e le industrie che dipendono dal fair use costituiscono un sesto dell'intero prodotto interno lordo degli Stati Uniti ed hanno finora generato 11 milioni di posti di lavoro.
Ora mi sorge un dubbio: io uso adsense, ho partita Iva perchè mi occupo di siti web, della creazione, dello sviluppo e del posizionamento. Solitamente non copio, ma mi capita come in questo post di estraporale alcuni pezzi in rete scritti da altri senza badare troppo alla licenza d'uso ma col solo scopo di integrare ciò che scrivo. Penso che il 98% dei blogger usa fare così.. linkando la fonte e citandola nel post.
Ma secondo te, dopo quanto hai letto, noi blogger possiamo essere additati di violare la legge sul diritto d'autore solo per aver riportato uno stralcio di contenuto altrui?